IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta del MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, nel rispetto dei criteri e principi direttivi dell'art. 40, comma 2, lettera h) e lettera i) della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto l'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'art. 4 del citato decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 e successive modificazioni, che dispone che nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero; Visto il medesimo art. 22-bis, il quale specifica che tali obiettivi sono riferiti al successivo triennio e possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorita' politiche del Governo; Tenuto conto che il Documento di economia e finanza 2017 prevede che le Amministrazioni centrali dello Stato contribuiscono attraverso il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali per un importo pari ad almeno un miliardo di euro, in termini di indebitamento netto, in ciascun anno del triennio rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente; Tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo espresse nel medesimo Documento di economia e finanza 2017; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Decreta: Art. 1 Obiettivi di spesa dei Ministeri 1. Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2018-2020, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2017 e di quanto previsto dal programma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, le Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contribuiscono a decorrere dal 2018 attraverso il conseguimento di riduzioni di spesa strutturali per un importo almeno pari a un miliardo di euro in termini di indebitamento netto rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente. 2. L'obiettivo di spesa da conseguire, in termini di riduzione, per ciascun Ministero e in ciascun anno e' indicato nella tavola di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente decreto. 3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa, i Ministri propongono, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2017 e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, gli interventi anche legislativi da adottare con il disegno di legge di bilancio. 4. Le proposte di intervento possono riguardare: (i) la revisione di procedure amministrative o organizzative per il miglioramento dell'efficienza; (ii) il definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative, tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo e dell'efficacia degli stessi interventi; (iii) la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di spesa vigenti in relazione alla loro efficacia o priorita'. Le proposte relative alla revisione delle procedure amministrative o organizzative e al definanziamento di interventi previsti da specifiche disposizioni normative potranno essere formulate in termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella sezione II del disegno di legge di bilancio per le spese di fabbisogno e di fattore legislativo. Per la revisione dei meccanismi o parametri che regolano l'evoluzione della spesa o per la soppressione di vigenti disposizioni normative, le proposte dovranno essere formulate in termini di disposizioni legislative da inserire nella sezione I del disegno di legge di bilancio. 5. Tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo, ai fini del presente decreto, sono escluse dall'ambito della spesa oggetto delle proposte di riduzione le spese relative a: investimenti fissi lordi, calamita' naturali ed eventi sismici, immigrazione e contrasto alla poverta'.