IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                              MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo del 12  maggio  2016,  n.  90  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, nel rispetto dei criteri e principi  direttivi  dell'art.  40,
comma 2, lettera h) e lettera i) della legge  31  dicembre  2009,  n.
196»; 
  Visto  l'art.  22-bis  della  legge  31  dicembre  2009,  n.   196,
introdotto dall'art. 4 del citato decreto legislativo del  12  maggio
2016, n. 90 e successive modificazioni, che dispone  che  nell'ambito
del contributo dello Stato alla definizione della manovra di  finanza
pubblica, sulla  base  degli  obiettivi  programmatici  indicati  nel
Documento  di  economia  e  finanza  e   di   quanto   previsto   dal
cronoprogramma  delle  riforme  indicato   nel   suddetto   documento
programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero; 
  Visto  il  medesimo  art.  22-bis,  il  quale  specifica  che  tali
obiettivi sono riferiti  al  successivo  triennio  e  possono  essere
definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo  in  essi  anche
eventuali  risorse  aggiuntive   rispetto   a   quelle   previste   a
legislazione vigente, e di  risparmi  da  conseguire,  anche  tenendo
conto delle eventuali ulteriori iniziative  connesse  alle  priorita'
politiche del Governo; 
  Tenuto conto che il Documento di economia e  finanza  2017  prevede
che le Amministrazioni centrali dello Stato contribuiscono attraverso
il conseguimento di riduzioni di spesa  strutturali  per  un  importo
pari ad almeno un miliardo  di  euro,  in  termini  di  indebitamento
netto,  in  ciascun  anno  del  triennio  rispetto  alla   previsione
tendenziale a legislazione vigente; 
  Tenuto conto delle priorita' dell'azione di  Governo  espresse  nel
medesimo Documento di economia e finanza 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Obiettivi di spesa dei Ministeri 
 
  1. Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica  per
gli anni 2018-2020,  in  coerenza  con  gli  obiettivi  programmatici
indicati nel Documento  di  economia  e  finanza  2017  e  di  quanto
previsto dal programma delle riforme indicato nel suddetto  documento
programmatico, le Amministrazioni  centrali  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, contribuiscono
a decorrere dal 2018 attraverso  il  conseguimento  di  riduzioni  di
spesa strutturali per un importo almeno pari a un miliardo di euro in
termini di indebitamento netto rispetto alla previsione tendenziale a
legislazione vigente. 
  2. L'obiettivo di spesa da conseguire, in termini di riduzione, per
ciascun Ministero e in ciascun anno e' indicato nella tavola  di  cui
all'Allegato 1, parte integrante del presente decreto. 
  3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa,  i  Ministri
propongono, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati  nel
Documento di economia  e  finanza  2017  e  di  quanto  previsto  dal
cronoprogramma  delle  riforme  indicato   nel   suddetto   documento
programmatico, gli interventi anche legislativi da  adottare  con  il
disegno di legge di bilancio. 
  4. Le proposte di intervento possono riguardare: (i)  la  revisione
di procedure amministrative  o  organizzative  per  il  miglioramento
dell'efficienza; (ii) il definanziamento di  interventi  previsti  da
specifiche  disposizioni  normative,  tenuto  conto  delle  priorita'
dell'azione di Governo  e  dell'efficacia  degli  stessi  interventi;
(iii)  la  revisione  dei  meccanismi  o   parametri   che   regolano
l'evoluzione della spesa, determinati sia da leggi sia da altri  atti
normativi, ovvero la soppressione di disposizioni normative di  spesa
vigenti in relazione alla loro efficacia  o  priorita'.  Le  proposte
relative   alla   revisione   delle   procedure   amministrative    o
organizzative  e  al  definanziamento  di  interventi   previsti   da
specifiche  disposizioni  normative  potranno  essere  formulate   in
termini di riduzione degli stanziamenti indicati nella sezione II del
disegno di legge di bilancio per le spese di fabbisogno e di  fattore
legislativo. Per la revisione dei meccanismi o parametri che regolano
l'evoluzione  della  spesa  o  per   la   soppressione   di   vigenti
disposizioni normative, le  proposte  dovranno  essere  formulate  in
termini di disposizioni legislative da inserire nella sezione  I  del
disegno di legge di bilancio. 
  5. Tenuto conto delle priorita' dell'azione di Governo, ai fini del
presente decreto, sono escluse dall'ambito della spesa oggetto  delle
proposte di riduzione le spese relative a: investimenti fissi  lordi,
calamita' naturali ed eventi sismici, immigrazione e  contrasto  alla
poverta'.